
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle Isole Eolie
Decreto 23 maggio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le " Norme
sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sulle isole Eolie", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16
giugno 2011
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole
dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative
all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Lipari (ME) del 18 gennaio 2011, n. 04;
Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 7337/11/13.12/GAB. del 2 marzo 2011;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota della presidenza n. 19007,
del 26 aprile 2011;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione
stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1 Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore
appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente
calendario:
dal 18 giugno 2011 al 31 ottobre 2011 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011 divieto per l'isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2 Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di
stazionare negli appositi stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di
abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana
del comune di Lipari per l'anno 2010, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per
convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le
necessità;
4) ai veicoli delle forze dell'ordine.
B) Lipari - Vulcano
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del
perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di
nettezza urbana per l'anno 2010, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve
essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di
prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali
residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la
corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni
nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del
soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso
dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) Agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente
attenersi alle ordinanze locali.
C) Filicudi
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare
negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso
dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7
(sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare i avere la
possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere
esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3 Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
Art. 4 Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere
ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5 Sanzioni - Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 398 a € 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data
22 dicembre 2010.
Art. 6 Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 23 maggio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 393.
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